Norme musica non pubblicata/Introduzione

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Capitolo 1 - Oggetto e modalità della descrizione bibliografica
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate.

Capitolo 0 - Introduzione

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.

0.1 Destinazione e applicazione delle norme

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.1.4.

0.1.1 Destinazione delle norme

Queste norme sono destinate a biblioteche di ogni tipo e dimensione e ad altri istituti di qualsiasi natura che raccolgono, conservano o documentano risorse musicali non pubblicate.

Le norme tengono conto particolarmente delle esigenze di una catalogazione specializzata, dettagliata, rigorosa e uniforme, che caratterizzano i cataloghi di sistemi bibliotecari o reti di cooperazione (nelle quali in genere immettono dati numerosi catalogatori che operano indipendentemente in più istituti o sedi), in particolare SBN.

Alcune delle indicazioni contenute nelle norme possono risultare difficilmente praticabili in piccole biblioteche o in mancanza di strumenti informativi e tecnologici adeguati.

0.1.2 Livelli di completezza della catalogazione

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.1.5.

Le REICAT prevedono la registrazione delle informazioni ritenute utili per una descrizione ragionevolmente completa e per garantire la possibilità di ricerca tramite gli elementi più significativi.

Queste norme intendono porsi a un livello di completezza massimo, in quanto riferite a materiale speciale.

0.2 Oggetto delle norme

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.1.

0.2.1 Scopo

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.1.1.

Queste norme forniscono indicazioni per la catalogazione della musica non pubblicata, manoscritta o prodotta con mezzi elettronici, notata o registrata, su qualsiasi supporto.

Riguardano principalmente anche se non esclusivamente la descrizione di quello che nel modello concettuale IFLA LRM è definito “manifestation singleton”: un insieme costituito da un unico elemento, come nel caso di molte produzioni artigianali o artistiche, con l’intenzione che il processo produttivo risulti in un singolo, unico esemplare. La manifestazione in questo caso è un unicum (definito secondo la teoria degli insiemi “singoletto”) che coincide con l’idea dell’esemplare in questione. Il modello IFLA/ICOM FRBRoo[1] definisce questo come “una classe che comprende oggetti fisici che esemplificano espressioni e sono prodotti come oggetti unici, senza copie identiche nel corso della loro produzione”.

Comprendono le norme per la descrizione bibliografica (cap. 1-5) e la registrazione delle informazioni sull’esemplare (cap. 6) e delle intestazioni alle persone ed enti che rivestono responsabilità per le risorse stesse o i loro esemplari (cap. 7).

Una risorsa può essere tutta o in parte musicale. Queste norme si applicano esclusivamente alla descrizione delle componenti che rientrano nella definizione di risorsa musicale non pubblicata.

In queste norme si usa generalmente per brevità il semplice termine risorsa, riferendosi comunque alle risorse musicali non pubblicate, salvo diversa specificazione.

0.2.2 Rapporto con le regole generali

Queste norme prendono in considerazione l’International Standard Bibliographic Description, Consolidated edition 2011, in particolare per quanto riguarda l’area 0 (cfr. i par. 4.0.7 e 4.0.8), la punteggiatura e l’individuazione degli elementi delle aree (cfr. anche l’Appendice G - Prospetto comparativo con l’ISBD). Nel 2012 l’ISBD Review Group dell’IFLA ha deciso l’estensione dello standard alla descrizione delle risorse non pubblicate, e nel 2017 è iniziato il processo di revisione che comporta anche la trasformazione dell’ISBD in un’implementazione del modello concettuale IFLA LRM (cfr. il par. 0.3.1). La conclusione di questo processo non avverrà ragionevolmente prima del 2020, e potrebbe comportare sviluppi diversi da quanto indicato in queste norme, soprattutto per quanto riguarda la struttura, la terminologia e il riferimento a entità, attributi e relazioni, nonostante l’applicazione dello stesso modello possa presumibilmente condurre alle stesse conclusioni per quanto riguarda l’individuazione degli elementi della descrizione bibliografica.

Le norme seguono le Regole italiane di catalogazione (REICAT), in particolare nella parte I, osservandone per quanto possibile la struttura e le indicazioni fornite nel cap. 6. Riferimenti a REICAT sono presenti sia quando si sia ritenuto utile riportarne interi brani, sia quando si siano operati rinvii a esse per approfondimento.

Estendendo quanto previsto dalle REICAT per particolari categorie di materiali, anche per alcune tipologie di risorse musicali non pubblicate (p.es. i libretti manoscritti o i codici liturgici) si possono prevedere altri elementi di ricerca e la possibilità di selezionare i materiali che condividono alcune caratteristiche specifiche. Per gli elementi di accesso e di selezione, vedi il par. 4.0.

In questo contesto, pur considerando che la descrizione di un manoscritto è necessariamente più dettagliata di quella di un’edizione moderna, sono sempre valide le raccomandazioni alla sintesi fornite nella Guida alla descrizione dei manoscritti musicali (Roma : ICCU, 1984), nella Premessa: “Altro punto da sottolineare (dato che molti dei neo-catalogatori musicali sono piuttosto studiosi o esperti di storia della musica che bibliografi) è che la scheda è e deve essere soltanto e precisamente una scheda bibliografica, non un’esposizione sintetica di notizie storico-musicologico-bibliografiche. Tutta la ricerca filologico-musicale, storica, bibliografica, eccetera, spesso indispensabile per identificare la composizione manoscritta e il suo autore, deve essere accuratissima e paziente, ma deve precedere la compilazione della scheda e sintetizzarsi in quest’ultima entro lo schema e con le modalità fissate dalle norme di catalogazione; tutt’al più, nei casi di incertezza di attribuzione e di identificazione della composizione, o simili, si potranno aggiungere notizie o osservazioni in nota. Insomma, al momento di compilare la scheda, il musicologo deve cedere il posto al catalogatore”.

Per gli aspetti specificamente musicali o codicologici dei manoscritti musicali si è fatto ovvio riferimento alla Guida alla descrizione dei manoscritti musicali e alla Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento (Roma : ICCU, 1990), in particolare all’Appendice II, I Manoscritti musicali, pp. 105-109.

Le regole di catalogazione in SBN sono state prese in considerazione non solo per quanto riguarda alcune note sul trattamento di casi specifici, ma anche nell’uso di termini quali risorsa. Ancora non esistono norme SBN specifiche per le risorse musicali non pubblicate, ma sono comunque in genere valide le indicazioni della Guida alla catalogazione in SBN - Musica. Musica a stampa, libretti a stampa, registrazioni sonore musicali, video musicali, risorse elettroniche musicali (Roma : ICCU, 2012), e per quanto riguarda i dati comuni a tutti i tipi di materiali, e in particolare i campi codificati, alle indicazioni delle Norme per il trattamento di informazioni e dati comuni a tutte le tipologie di materiale.

0.3 Applicazione dei modelli concettuali

1rightarrow blue.svg Vedi Norme musica non pubblicata 0.3.

0.4 Tipi di registrazioni

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.2.

Le informazioni relative alle risorse musicali non pubblicate sono di solito riunite in una registrazione bibliografica, che comprende la descrizione bibliografica (par. 0.4.1), la registrazione d’autorità (par. 0.4.2) che comprende gli elementi di accesso controllati, e ulteriori dati d’altro genere, p.es. elementi di selezione (par. 4.0) e informazioni di carattere gestionale.

0.4.1 Registrazioni bibliografiche

Ogni risorsa musicale non pubblicata distinta deve essere rappresentata da una registrazione bibliografica.

Quando opportuno sono redatte ulteriori registrazioni bibliografiche collegate per componenti, fisicamente separate o non separate, di una stessa risorsa (cap. 5).

Tuttavia, quando è necessario per esigenze interne o si ritiene opportuno, possono essere redatte registrazioni collettive, che si riferiscono a più risorse (par. 4.6).

0.4.2 Registrazioni d’autorità

La registrazione d’autorità comprende tutti gli elementi di accesso costituiti da titoli e nomi di persone o enti responsabili per l’opera o una sua espressione. Gli elementi di accesso controllati, a questo scopo, sono costituiti rispettivamente da:

  1. titoli uniformi (definiti in base al modello LRM titolo dell’opera; cfr. REICAT 0.4.3.1) e titoli di rinvio a essi;
  2. forme preferite dei nomi (cfr. REICAT 0.4.3.3) collegati alle risorse e ai titoli uniformi e forme di rinvio a esse.

0.4.2.1 Titoli uniformi musicali

Queste norme non forniscono indicazioni per l’assegnazione dei titoli uniformi che identificano le opere musicali ed eventualmente le loro espressioni contenute nelle risorse, per cui vedi Titolo uniforme musicale : norme per la redazione (Roma, ICCU, 2014).

0.4.2.2 Responsabilità

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.1.2.4.

Le responsabilità trattate in queste norme riguardano la relazione che lega la risorsa non pubblicata a una o più persone o enti che l’hanno concepita, composta, realizzata, modificata o eseguita (cfr. cap. 7 e REICAT, cap. 14, 17, 18, 19, 20).

0.4.3 Altri tipi di registrazioni

Al pari di REICAT, queste norme non comprendono le indicazioni relative agli elementi di accesso di carattere semantico (voci o stringhe di soggetto, codici di classificazione e altri sistemi di indicizzazione per soggetto, materia o genere), né le responsabilità a esse collegate.

0.5 Definizioni

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.1.2.

0.5.1 Risorse musicali non pubblicate

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 6.0 A.

Per risorse musicali non pubblicate si intendono:

  • manoscritti musicali;
  • documenti fisici contenenti musica notata o registrata fruibili secondo diverse forme di mediazione e prodotti a mano o realizzati con procedimenti meccanici o elettronici non controllati dall’editoria commerciale, o non destinati originariamente all’uso pubblico;
  • musica notata o registrata, in formato elettronico, non rese pubblicamente accessibili tramite siti web.

Sono compresi:

  1. manoscritti musicali anche prodotti da copisterie e destinati alla vendita;
  2. fotocopie e riproduzioni di manoscritti musicali;
  3. documenti prodotti in più copie, a stampa o con altri procedimenti (p.es. dattiloscritti,[2] prove d’esame), non posti in commercio o diffusi al pubblico ma a circolazione interna (a un ente, organizzazione, etc., p.es. materiali per l’esecuzione di teatri o organizzazioni concertistiche o corali), riservata o privata (cfr. REICAT 6.0.1), comprese le tesi e le prove d’esame o di concorso (cfr. REICAT 6.0.2) e i materiali prodotti a scopo didattico o illustrativo;
  4. audio e videoregistrazioni musicali non pubblicate;
  5. documenti non pubblicati, in formato elettronico (cfr. REICAT 6.0.3);
  6. stampe (printout) prodotte singolarmente da file non pubblicati in rete o accessibili a distanza, emessi generalmente dagli autori stessi, senza la garanzia che ogni esemplare sia necessariamente identico al precedente;
  7. libretti, testi per musica e notazioni coreografiche manoscritti, dattiloscritti o in formato elettronico, non pubblicati;
  8. tutti i materiali preparatori per una possibile pubblicazione (p.es. bozze di stampa, cianografiche, master, matrici).

Sono considerate qui anche le raccolte non pubblicate di qualsiasi genere, ossia collezioni di più documenti, anche pubblicati, sciolti o uniti insieme (p.es. miscellanee rilegate o conservate in contenitori), realizzate in un unico esemplare e che si intende descrivere anche, o soltanto, a livello d’insieme (cfr. REICAT 6.0.5).

Si considerano pubblicate le risorse accessibili o scaricabili via web anche da siti personali e quelle stampate a richiesta (print on demand) da un editore commerciale o dallo stesso autore. Si considerano invece non pubblicate le risorse scaricabili da repository privati, e comunque non destinate alla diffusione pubblica.

I testi per musica non pubblicati sono generalmente catalogati come letterari; ma per la natura del loro contenuto si forniscono criteri per la loro catalogazione come materiale musicale (vedi Appendice F - Libretti).

In queste norme si usa generalmente per brevità il semplice termine risorsa, riferendosi comunque alle risorse musicali non pubblicate, salvo diversa specificazione.

0.5.2 Manoscritti musicali

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.1.2.1.

Per manoscritto musicale si intende un documento o la parte di un documento scritto a mano contenente la rappresentazione grafica di una o più composizioni musicali, cioè qualsiasi documento scritto a mano contenente musica notata, indipendentemente dall’epoca, dalla presentazione (p.es. partitura, parti, libro corale, etc.), dal tipo di notazione (p.es. mensurale, intavolatura, notazione moderna, braille), dallo stato di elaborazione della stesura (definitiva, in abbozzo, etc.), dal genere di musica (p.es. vocale, strumentale, profana, liturgica), dalla quantità di musica in esso contenuta, dalla destinazione del manoscritto (esecuzione, studio o altro), dalla diffusione prevista (a uso privato o commerciale).

Non si può tracciare un limite netto entro il quale definire un manoscritto “musicale”: esiste una vasta area intermedia (quella dei trattati teorici o dei volumi di storia della musica, in cui la parte notata ha prevalentemente il carattere di esempio, o dei manoscritti liturgici, in cui la parte da recitare è spesso di gran lunga preponderante), per cui la scelta di trattare il manoscritto come letterario piuttosto che musicale dipende da criteri variabili di volta in volta, in considerazione dell’importanza della parte notata o altro. I libretti manoscritti uniti alla musica o facenti parte di una raccolta di materiale per l’esecuzione possono essere trattati come allegati del materiale notato.

Per una più precisa definizione di ciò che si intende per notazione, cfr. Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento (Roma, ICCU, 1990), Appendice II, I manoscritti musicali, pp. 105-109.[3]

I duplicati delle parti orchestrali o corali manoscritti allegati alle parti a stampa e le parti manoscritte ricavate dalle partiture a stampa e a esse allegate non presentano generalmente una tipologia tale da giustificarne una descrizione dettagliata o una descrizione indipendente dall’edizione. Tali parti manoscritte andranno quindi di norma trattate nell’ambito delle note all’esemplare a stampa, anche se in casi particolari (p.es. quando materiali d’orchestra pubblicati sono modificati, associati a manoscritti o assemblati con altri materiali, nell’ambito dell’attività di enti di produzione) possono essere trattati come insiemi non pubblicati, da collegarsi possibilmente con le pubblicazioni preesistenti.

0.5.3 Registrazioni sonore e video musicali non pubblicati

Per registrazione sonora e video musicale non pubblicato si intendono risorse non prodotte in serie oppure non disponibili per la distribuzione commerciale (p.es. registrazioni di eventi a scopo di documentazione, registrazioni sul campo o altre realizzate privatamente), indipendentemente dal loro supporto (p.es. audio e videocassette, CD e DVD masterizzabili, nastri analogici o digitali, dischi a incisione diretta). Queste sono in genere uniche, e le sole copie addizionali sono realizzate in proprio o internamente, sia per uso privato, sia come copie per scopi archivistici di conservazione, copie master o di consultazione. Queste risorse non hanno in genere la confezione tipica dei materiali pubblicati e possono mancare di dati identificativi adeguati sotto forma di etichetta o di documentazione sul supporto o sul contenitore.

Il materiale disponibile e scaricabile da una rete pubblica, p.es. Internet, si considera pubblicato.[4]

0.5.4 Risorse musicali in formato elettronico non pubblicate

Per risorse musicali in formato elettronico non pubblicate si intendono i file che contengono musica notata prodotti e leggibili con software di notazione musicale (p.es. Finale o LilyPond), in forma codificata (p.es. in formato MIDI) o grafica (p.es. in formato pdf, jpg o immagine) quando non sono disponibili per una distribuzione commerciale. La loro diffusione avviene privatamente (p.es. per posta elettronica o tramite supporti mobili quali dischetti, CD-ROM o pen drive), a partire da file prodotti in proprio. Spesso non esiste garanzia dell’identità tra istanze di un file salvate in tempi diversi.

Il materiale disponibile e scaricabile da una rete pubblica, p.es. Internet, si considera pubblicato.

0.5.5 Riproduzioni o stampe non pubblicate di risorse musicali non pubblicate

Si considerano non pubblicate le riproduzioni non create per uso commerciale, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, di risorse musicali non pubblicate. Le riproduzioni possono essere state prodotte per uso interno (per esempio copie di sicurezza) o per uso personale, di studio, etc. Sono comprese le stampe (printout) da file non pubblicati (cfr. par. 0.1.2.4), prodotti per esempio dagli autori, per uso personale, come documentazione di una fase di stesura o elaborazione di una composizione.

0.5.6 Riproduzioni non pubblicate di risorse musicali pubblicate

Si considerano non pubblicate le riproduzioni non create per uso commerciale, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, di risorse musicali pubblicate. Le riproduzioni possono essere state prodotte per uso interno (per esempio copie di sicurezza) o per uso personale, di studio, etc.

Queste riproduzioni si possono descrivere autonomamente, con un collegamento alla risorsa originaria, se posseduta, o con un’opportuna indicazione di carattere gestionale, oppure si possono trattare come esemplari autonomi della pubblicazione originale, dando l’indicazione che l’esemplare è una copia e fornendo riferimenti all’originale, ma, quando si possiede l’originale e la riproduzione (p.es. per distribuire quest’ultima) è possibile limitarsi a segnalare che dell’originale si possiede una riproduzione.

0.6 Descrizione delle risorse musicali non pubblicate

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.3.

Ogni risorsa non pubblicata, in quanto manifestazione singoletta, è il risultato del processo produttivo e delle fasi successive, per cui la manifestazione, così come si presenta al catalogatore, coincide con l’unico esemplare che la rappresenta.

In un catalogo condiviso che descrive e gestisce risorse pubblicate e non pubblicate - quale SBN - può essere necessario distinguere gli elementi da trattare a livello di descrizione della manifestazione da quelli da trattare a livello di esemplare, che vengono in parte registrati come dati locali. Si trattano per esempio come elementi della manifestazione del titolo e l’indicazione di responsabilità, la descrizione fisica, etc., mentre si trattano come attributi dell’esemplare le informazioni relative a tutti i cambiamenti intervenuti dopo la conclusione del ciclo produttivo, quali l’indicazione di possessori precedenti, del valore o lo stato di conservazione.

0.6.1 Descrizione bibliografica

La descrizione bibliografica delle risorse musicali non pubblicate da includere nel catalogo è costituita dall’insieme delle informazioni utili per due funzioni:

  1. identificare la risorsa, distinguendola da altre fonti della stessa opera e da altre risorse simili o connesse;
  2. indicarne le caratteristiche più significative, riguardo sia al contenuto intellettuale o artistico sia alla forma materiale e alle caratteristiche tecniche (per il confronto, la scelta, l’accesso, la fruizione, etc.).

La descrizione bibliografica si basa di norma sull’esame dell’esemplare, in alcuni casi considerato nella sua integrità ideale o attraverso la ricostruzione di questa mediante fonti bibliografiche, e le informazioni che la costituiscono sono ricavate da fonti predeterminate e presentate in un ordine prestabilito e con una punteggiatura convenzionale, secondo le norme comprese nella Parte I delle REICAT, che si basano sull’ISBD (International Standard Bibliographic Description).

Alcune informazioni presenti o implicite nella descrizione bibliografica vengono generalmente registrate, di solito in forma normalizzata o codificata, anche in altre parti della registrazione bibliografica relativa alla risorsa (cfr. REICAT 0.3).

0.6.2 Informazioni relative all’esemplare

Le informazioni relative all’esemplare (cfr. REICAT, cap. 7) includono gli elementi necessari per:

  1. precisare sue caratteristiche rilevanti per l’uso (p.es. la sua incompletezza o imperfezione);
  2. segnalare sue caratteristiche peculiari, sia sotto l’aspetto materiale sia per quanto riguarda le sue vicende e gli interventi che ha subito (p.es. la sua provenienza, i precedenti possessori, la presenza di postille, etc.).

Con queste informazioni possono essere registrati ulteriori dati di interesse gestionale.

0.7 Elementi di accesso e di selezione

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.4.

Per quanto riguarda gli elementi di accesso e di selezione, cfr. REICAT. Si trattano qui esclusivamente i punti non trattati in REICAT.

0.7.1 Accesso da identificatori

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.4.2.

Identificatori della risorsa per i manoscritti musicali sono:

  1. il numero RISM identificativo della registrazione bibliografica del manoscritto in esame nel catalogo del Répertoire International des Sources Musicales;
  2. l’incipit musicale (cfr. il par. 4.8.1).

0.7.2 Elementi di selezione

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 0.4.4.

Alcuni tipi di informazione (p.es. il tipo di materiale, il paese d’origine della risorsa e la lingua), per il numero di registrazioni a cui di solito si applicano, sono particolarmente idonei a essere utilizzati come elemento di selezione (o esclusione, o “filtro”) nella ricerca in cataloghi elettronici e sono spesso registrati in forma codificata. Per gli elementi di selezione, cfr. il par. 4.0.

Note

  1. Working Group on FRBR/CRM Dialogue, Definition of FRBRoo: A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism, versione 2.4, novembre 2015
  2. I manoscritti musicali in braille sono realizzati con macchine da scrivere o stampanti speciali (cfr. Grove).
  3. La guida è disponibile in formato PDF a questo link.
  4. Vedi anche la terminologia IASA.