Reicat/Introduzione/0.2/0.2.2: differenze tra le versioni

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|Titolo = 0.2.3. Registrazioni di autorità
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Le ''registrazioni di autorità'' riuniscono le informazioni relative a un’entità (persona, ente, opera, etc.) il cui nome o titolo costituisce un elemento di accesso controllato ([[Reicat/Introduzione/0.4/0.4.3|par. 0.4.3]]). Comprendono nomi o titoli (e loro forme varianti) con i quali l’entità è indicata o conosciuta, altre informazioni utili per identificarla (p. es. le date di nascita e morte di una persona e la sua professione o attività) ed eventuali indicazioni di relazioni con altre entità. Includono inoltre, di solito, l’indicazione delle fonti consultate, o da cui sono tratte le informazioni, e delle normative di riferimento.
Le ''registrazioni di autorità'' riuniscono le informazioni relative a un’entità (persona, ente, opera, etc.) il cui nome o titolo costituisce un elemento di accesso controllato ([[Reicat/Introduzione/0.4/0.4.3|par. 0.4.3]]). Comprendono nomi o titoli (e loro forme varianti) con i quali l’entità è indicata o conosciuta, altre informazioni utili per identificarla (p.es. le date di nascita e morte di una persona e la sua professione o attività) ed eventuali indicazioni di relazioni con altre entità. Dovrebbero includere l’indicazione delle fonti consultate, o da cui sono tratte le informazioni, e delle normative di riferimento.

Versione attuale delle 10:51, 25 lug 2017

0.2.1. Registrazioni bibliografiche
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Regole italiane di catalogazione.

0.2.2. Registrazioni di autorità

Le registrazioni di autorità riuniscono le informazioni relative a un’entità (persona, ente, opera, etc.) il cui nome o titolo costituisce un elemento di accesso controllato (par. 0.4.3). Comprendono nomi o titoli (e loro forme varianti) con i quali l’entità è indicata o conosciuta, altre informazioni utili per identificarla (p.es. le date di nascita e morte di una persona e la sua professione o attività) ed eventuali indicazioni di relazioni con altre entità. Dovrebbero includere l’indicazione delle fonti consultate, o da cui sono tratte le informazioni, e delle normative di riferimento.