Titolo dell'opera musicale/Capitolo 0
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Capitolo 0 - Introduzione
(cfr. reicat 0)
Contenuto:
- 0.1 Scopo e oggetto delle norme
- 0.2 Destinazione e applicazione delle norme
- 0.3 Definizione delle entità
- 0.4 Attributi e relazioni dell’opera e dell’espressione
- 0.5 Elementi di accesso controllati
0.1 Scopo e struttura delle norme
(cfr. reicat 0.1.1)
Queste norme aggiornano e sostituiscono quelle contenute in Titolo uniforme musicale : norme per la redazione (Roma : ICCU, 2014) e forniscono indicazioni per la redazione del titolo dell’opera e dell’espressione e per la loro assegnazione alle composizioni musicali contenute nelle risorse. Esse si riferiscono cioè al trattamento in ambito musicale delle informazioni relative alle opere e alle espressioni - e alle relative responsabilità - ai fini della loro identificazione, basandosi sul modello concettuale IFLA Library Reference Model (Den Haag : IFLA, 2017, Traduzione italiana Roma : ICCU, 2020, https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2022/IFLA_LRM_ITA.pdf).
0.2 Destinazione e applicazione delle norme
(cfr. reicat 0.1.4)
Queste norme sono destinate a biblioteche di ogni tipo e dimensione e ad altri istituti di qualsiasi natura che raccolgono, conservano o documentano risorse musicali.
Queste norme tengono conto particolarmente delle esigenze di una catalogazione dettagliata, rigorosa e uniforme che caratterizza i cataloghi di sistemi bibliotecari o reti di cooperazione, nei quali in genere immettono dati numerosi catalogatori attivi indipendentemente in più istituti o sedi; pertanto alcune indicazioni possono risultare difficilmente praticabili in mancanza di strumenti informativi e tecnologici adeguati.
Come prescritto dalle reicat stesse, queste norme ne dettagliano le indicazioni, operano scelte normative nei casi lasciati aperti, e danno istruzioni nei numerosissimi casi specifici non trattati dalle regole generali; inoltre costituiscono la base per la redazione del titolo dell’opera musicale in SBN, dando tutti i riferimenti normativi sui quali si fonda la Guida alla catalogazione in SBN - Musica e aggiornandone alcuni particolari. Per questo si è sottolineata la diversa applicazione delle regole in SBN nei casi in cui esse si discostino dalle presenti norme; vengono, inoltre, fornite indicazioni sulle scelte da operare e tutti i necessari rinvii ai paragrafi della Guida.
0.3 Definizione delle entità
(cfr. reicat 0.1.2)
0.3.1 Risorsa
(cfr. isbd Appendice E)
Per risorsa si intende un’entità, tangibile o intangibile, che comprende un contenuto intellettuale e/o artistico, è concepita, prodotta e/o emessa come un’unità e costituisce la base di una descrizione bibliografica distinta. Le risorse possono includere testo, musica, immagini fisse o in movimento, cartografia, registrazioni sonore e audiovisive, dati o programmi elettronici, e possono anche essere emesse in serie.
Le risorse possono essere:
- pubblicate, poste in commercio o diffuse gratuitamente, destinate al pubblico generale o a categorie determinate, oltre l’ambito esclusivamente privato,
- non pubblicate, come i manoscritti e gli altri materiali prodotti manualmente e singolarmente, anche se destinate alla commercializzazione o realizzate “in serie”.
Una risorsa può essere costituita da più unità o parti materialmente separate e può contenere al proprio interno componenti o contributi non materialmente separati. Tali aggregati e componenti costituiscono a loro volta delle risorse.
0.3.2 Risorsa musicale
Per risorsa musicale si intende qualsiasi risorsa che contiene una o più composizioni musicali o loro parti, in forma scritta, sonora, audiovisiva, elettronica o codificata.
Sono risorse musicali:
- la musica notata in forma leggibile dall’occhio umano o in forma a rilievo ad uso dei non vedenti, stampata, manoscritta o in formato elettronico (nativo o come riproduzione), in qualsiasi tipo di notazione (p.es. neumatica, mensurale, alfabetica, grafica) o di codifica (p.es. alfanumerica, informatica), anche comprendente testi (anche semplicemente accompagnati da accordi indicati con simboli alfabetici o grafici), notazione coreografica, indicazioni di regia, schemi, illustrazioni, etc.;
- le registrazioni sonore musicali in forma analogica o digitale (codificata o meno), su qualsiasi supporto o fruibili a distanza;
- i video musicali, cioè le registrazioni di esecuzioni di composizioni musicali e di rappresentazioni di opere musicali comunque destinate alla scena (p.es. opere liriche), memorizzate con qualsiasi modalità tecnica e su qualsiasi supporto (p.es. videocassetta, videodisco, DVD-Video) o fruibili a distanza;
- la musica codificata per strumenti meccanici o informatici (p.es. rulli di pianola, cartoni forati per carillon, files MIDI);
- le risorse elettroniche quali i file che contengono musica notata prodotti e leggibili con software di notazione musicale (p.es. Finale® o LilyPond), memorizzate su qualsiasi supporto o fruibili a distanza.
Non si considerano risorse musicali:
- i metodi di teoria musicale, armonia, contrappunto e composizione (anche se formati in tutto o in gran parte di esempi musicali);
- i trattati sulla musica;
- i saggi musicologici (anche se contenenti esempi musicali);
- i programmi di sala;
- i testi per musica, anche se queste norme contengono alcuni accenni ed esempi utili al trattamento di libretti e notazioni coreografiche;
- le risorse che hanno come principale oggetto la presentazione esemplificativa di notazioni o grafie musicali, o di suoni provenienti da strumenti, da voci, dalla natura o dall’ambiente, concepiti come prodotto materiale o artistico invece che come supporto o mezzo di esecuzione della musica;
- i film musicali o i cosiddetti film-opera, versioni cinematografiche di opere musicali destinate alla scena (p.es. opere liriche, oratori).
Le parti componenti musicali contenute in risorse non musicali si possono rendere accessibili collegando i relativi titoli dell’opera musicali direttamente alla risorsa che le contiene o descritte rispettandone la tipologia attraverso registrazioni analitiche.
0.3.3 Opera
(cfr. reicat 0.1.2.3, 8.1.1, lrm 4.1.3, LRM-E2)
Per opera, secondo il modello IFLA LRM, si intende il contenuto intellettuale o artistico di una determinata creazione.
Un’opera è un’entità astratta che permette di raggruppare le espressioni considerate equivalenti o quasi equivalenti funzionali. Un’opera è un oggetto concettuale: nessun singolo oggetto materiale può essere identificato come l’opera.
L’essenza dell’opera è la costellazione di concetti e idee che formano il contenuto condiviso di ciò che definiamo espressioni della stessa opera. Un’opera è percepita tramite l’identificazione della comunanza di contenuto tra varie espressioni. Tuttavia, la sola somiglianza di contenuto fattuale o tematico non è sufficiente per raggruppare più espressioni come realizzazioni della stessa istanza di opera. Per esempio, due melodrammi composti sullo stesso testo dal medesimo compositore o due versioni di una stessa sinfonia si considerano opere distinte se la loro creazione ha comportato un lavoro intellettuale o artistico indipendente.
Un’opera comincia a esistere contemporaneamente alla creazione della sua prima espressione (vedi Espressione rappresentativa, par. 0.4.1); nessuna opera può esistere senza che vi sia (o che vi sia stata a un certo punto nel passato) almeno un’espressione dell’opera.
Un’opera può essere riconosciuta retrospettivamente da un esame delle singole realizzazioni o espressioni dell’opera. L’opera consiste nella creazione intellettuale o artistica che sta dietro a tutte le varie espressioni dell’opera. Di conseguenza, il contenuto identificato con un’istanza dell’opera può trasformarsi in seguito alla creazione di nuove espressioni.
Le convenzioni bibliografiche e culturali giocano un ruolo cruciale nel determinare i confini esatti tra istanze simili di opere. Le esigenze degli utenti sono la base per determinare se istanze di espressione appartengano alla stessa istanza di opera. Qualora la maggioranza degli utenti, per gli usi più generali, consideri intellettualmente equivalenti le istanze di espressione, queste si considerano espressioni della stessa opera.
Generalmente, quando la produzione di un’espressione ha comportato un livello significativo di impegno intellettuale o artistico indipendente, il risultato è visto come una nuova opera con una relazione di trasformazione nei confronti dell’opera fonte. Di solito si considera quindi che parafrasi, riscritture, adattamenti per bambini, parodie, variazioni musicali su un tema e libere trascrizioni di una composizione rappresentino nuove opere. Analogamente, si considera che adattamenti di un’opera da una forma letteraria o artistica a un’altra (p.es. la messa in musica di un testo, la realizzazione cinematografica di un’opera lirica) rappresentino nuove opere. Anche abstract, riassunti e sommari sono considerati nuove opere.
Viceversa, di solito arrangiamenti, versioni facilitate, armonizzazioni, traduzioni del testo, registrazioni sonore, registrazioni audiovisive di spettacoli rappresentano espressioni della stessa opera.
Un’opera musicale può risultare dalla collaborazione o dal contributo di più agenti (persone o enti), che possono avere svolto uno stesso ruolo oppure ruoli diversi (vedi il par. 1.1.2).
L’opera può risultare da apporti fusi e non distinti (p.es. una composizione scritta a più mani), oppure essere costituita da parti o contributi materialmente distinti, dello stesso genere (p.es. i movimenti di una sonata o i brani di un’opera-pasticcio) o di genere diverso (p.es. testo e musica di un’opera lirica). Quando sono distinte, le componenti possono essere intrecciate in maniera da risultare inseparabili per la piena fruizione dell’opera o essere pubblicabili e utilizzabili anche in maniera autonoma.
0.3.4 Opera aggregante
(cfr. lrm 5.7)
Un’opera musicale può risultare dall’aggregazione di espressioni di altre opere; in tal caso l’essenza dell’opera è il concetto o piano di selezione, combinazione e ordinamento delle espressioni di altre opere da materializzare nella manifestazione che ne risulta (vedi il par. 1.1.3); questa può presentarsi come raccolta di espressioni aggregate, come aggregato risultante da aggiunte o come aggregato di espressioni parallele.
Nel processo di combinazione delle espressioni e dunque, conseguentemente, di creazione della manifestazione aggregata, l’aggregatore crea un’opera aggregante. Si è anche parlato di questo tipo di opera come il collante, la legatura o la malta che trasforma un insieme di singole espressioni in un aggregato. Questo apporto può essere relativamente minore – due sonate presenti nella stessa risorsa – o maggiore, quando produce un aggregato che è significativamente di più della somma delle sue parti (per esempio un’antologia). L’essenza dell’opera aggregante consiste nei criteri di selezione e organizzazione, non include le opere aggregate stesse e la relazione intero-parte non è pertinente.
Un aggregato non va confuso con le opere concepite in parti, come i melodrammi in più atti o le composizioni in più movimenti.
Una raccolta, o aggregato, di due o più composizioni (o di loro parti o brani) è un’opera se nasce con un preciso intento aggregante; un’opera aggregante non implica necessariamente un’identificazione bibliografica distinta con l’attribuzione di un titolo dell’opera.
0.3.4.1 Raccolte aggregate di espressioni
Le raccolte sono insiemi di più espressioni create indipendentemente e materializzate insieme in una singola manifestazione. Le raccolte comprendono selezioni, antologie, collane, numeri di seriali e altri gruppi analoghi di risorse (p.es. più composizioni pubblicate insieme in un unico volume, sonate con movimenti scritti autonomamente, compilation e varie opere complete/scelte). Una caratteristica distintiva delle raccolte è che le singole opere sono di solito simili per tipo e/o genere, come una raccolta di romanze di un determinato compositore, canzoni di un determinato interprete o un’antologia di una forma musicale o di brani per uno strumento. Tuttavia, in certi casi il criterio di selezione delle espressioni può non essere evidente.
0.3.4.2 Aggregati risultanti da aggiunte
Gli aggregati risultanti da aggiunte si distinguono dalle raccolte poiché consistono generalmente di una singola opera indipendente integrata da una o più opere dipendenti. Tali aggregati si verificano quando un’espressione è integrata con materiale supplementare che non è parte integrante dell’opera originale e non modifica in modo significativo l’espressione originale. Prefazioni, introduzioni, illustrazioni, note, etc. sono esempi di opere aggiuntive, così come lo sono le partiture complete con l’aggiunta della riduzione per pianoforte. Il materiale aggiuntivo si può considerare abbastanza significativo da giustificare un’identificazione bibliografica distinta o meno.
0.3.4.3 Aggregati di espressioni parallele
Le manifestazioni possono materializzare più espressioni parallele della stessa opera. Una singola manifestazione che contiene espressioni di un’opera in più lingue è una forma comune di questo tipo di aggregato. Questi aggregati sono comunemente usati nella pubblicazione di manuali e documenti istituzionali in contesti multilingue. Le espressioni parallele sono comuni anche sul web, dove si offre agli utenti la possibilità di accedere allo stesso contenuto in una pluralità di lingue. Altri esempi includono lo spartito di un’opera con il testo in più lingue o un DVD che contiene un film con la possibilità di scegliere la lingua parlata e quella dei sottotitoli.
0.3.5 Espressione
(cfr. reicat 0.1.2.3, 8.2.1, lrm 4.1.2, LRM-E3)
Per espressione, secondo il modello IFLA LRM, si intende una determinata combinazione di segni di qualsiasi forma o natura (compresi i segni visivi, uditivi o gestuali) che veicola un contenuto intellettuale o artistico.
Un’espressione è un’entità astratta distinta dai supporti utilizzati per registrarla.
Un’espressione è la specifica forma intellettuale o artistica che un’opera assume ogni volta che è “realizzata”. Ogni espressione di un’opera musicale implica la specifica organizzazione degli elementi musicali che identificano quell’opera e li realizza in forma notata, alfanumerica, coreografica, sonora, visiva, oggettuale, in movimento, etc. o qualsiasi combinazione di queste forme. I confini dell’entità espressione sono definiti, tuttavia, in modo da escludere aspetti incidentali di forma fisica, come l’aspetto tipografico, a meno che, a causa della natura dell’opera, questi non siano parte integrante della realizzazione intellettuale o artistica dell’opera in quanto tale.
Un’espressione comincia a esistere contemporaneamente alla creazione della sua prima manifestazione; nessuna espressione può esistere senza che vi sia (o che vi sia stata a un certo punto nel passato) almeno una manifestazione.
Il processo di astrazione che porta all’identificazione dell’entità espressione indica che il contenuto intellettuale o artistico materializzato in una manifestazione è di fatto lo stesso, o sostanzialmente lo stesso, di quello materializzato in un’altra manifestazione anche se la materializzazione fisica può essere diversa e i diversi attributi delle manifestazioni possono nascondere il fatto che il contenuto sia simile in entrambe.
In pratica, il livello a cui fare distinzioni bibliografiche tra espressioni varianti di un’opera dipenderà in una certa misura dalla natura dell’opera stessa, dalle presumibili esigenze degli utenti e da quello che è ragionevole aspettarsi che il catalogatore possa riconoscere a partire dall’istanza della manifestazione descritta.
Varianti che fanno sostanzialmente parte della stessa espressione (p.es. varianti minori che si possono notare tra due manoscritti o tra due stati della stessa edizione nel caso della produzione a stampa manuale) sono generalmente ignorate nella maggior parte delle applicazioni.
Dal momento che la forma dell’espressione è una caratteristica intrinseca dell’espressione, ogni cambiamento di forma (p.es. dalla notazione scritta all’esecuzione) dà origine a una nuova espressione. Analogamente, cambiamenti nelle convenzioni o strumenti intellettuali impiegati per esprimere un’opera (p.es. la traduzione di un’opera con un testo da una lingua a un’altra, l’arrangiamento o la trascrizione di un’opera musicale da un organico a un altro) danno origine a una nuova espressione. Revisioni o modifiche danno luogo a nuove espressioni dell’opera, mentre cambiamenti minori, come correzioni, modifiche di dettagli redazionali, ecc., possono essere considerati varianti nell’ambito della stessa espressione.
Quando un’espressione di un’opera è accompagnata da aggiunte, come illustrazioni, fascicoli programma, apparati critici etc., che non sono parte integrante della realizzazione intellettuale o artistica dell’opera, tali aggiunte si considerano espressioni separate della rispettiva, separata, opera (o opere). Tali aggiunte si possono considerare abbastanza significative o meno da giustificare un’identificazione bibliografica distinta.
0.3.6 Manifestazione
(cfr. lrm 4.1.3, LRM-E4)
Per manifestazione, secondo il modello IFLA LRM, si intende un insieme di tutti i supporti che si presume condividano le stesse caratteristiche per quanto riguarda contenuto intellettuale o artistico e aspetti di forma fisica. L’insieme è definito sia dal contenuto complessivo sia dal piano produttivo del supporto o dei supporti.
Una manifestazione è il risultato della fissazione di una o più espressioni su un supporto o insieme di supporti.
0.3.7 Agente
(cfr. lrm 4.1.3, LRM-E6)
Per agente, secondo il modello IFLA LRM, si intende un’entità capace di azioni intenzionali, di godere di diritti e di essere ritenuta responsabile delle proprie azioni; pertanto gli automi (come i dispositivi di registrazione del tempo, i software di traduzione etc.), a volte indicati come agenti tecnologici, sono considerati in questo modello strumenti utilizzati e installati da un agente vero e proprio.
L’entità agente comprende le entità subordinate persona e agente collettivo (o ente), aventi potenziali relazioni intenzionali con istanze di entità di interesse bibliografico (per quanto riguarda queste norme, opere ed espressioni).
0.4 Attributi e relazioni dell’opera e dell’espressione
0.4.1 Espressione rappresentativa
(cfr. lrm 4.2.4, 5.6, LRM-E2-A2)
Per espressione rappresentativa, secondo il modello IFLA LRM, si intende un’espressione che presenta le caratteristiche “ideali” o “canoniche” facilmente identificabili come quelle fissate nell’espressione prima o originale dell’opera, e che a sua volta si materializza nella prima manifestazione dell’opera. Le altre espressioni si possono considerare plasmate da una rete di derivazioni e di trasformazioni a partire da un’espressione originale.
Dato che alcune caratteristiche dell’espressione rappresentativa sono utili per descrivere e identificare l’opera, i valori di questi attributi possono essere convenzionalmente “trasferiti” all’opera e utilizzati per identificarla, anche se, in senso stretto, gli attributi riguardano le caratteristiche dell’espressione e non dell’opera. Nel modello, l’attributo dell’opera “attributo dell’espressione rappresentativa” registra i valori degli attributi a livello di opera tramite questo processo mentale. Il modello definisce questo attributo per “parcheggiare” in modo pragmatico l’informazione sotto l’opera, evitando di dover registrare le informazioni in associazione a una qualsiaSi espressione specifica. Questa ottimizzazione è particolarmente conveniente quando le espressioni rappresentative effettive potrebbero non essere altrimenti necessarie nella base dati, in quanto non sono presenti manifestazioni di quelle espressioni.
Il modello LRM stabilisce che gli attributi di un’entità non possano cambiare senza che si generi una nuova entità. Questo fa sì che gli attributi dell’opera non possano mutare senza che si generi una nuova opera. Dal momento che alcuni degli attributi attengono all’espressione rappresentativa, il loro cambiamento non dà luogo a una nuova opera, ma semplicemente a una diversa espressione trasformata. è il caso per esempio del cambiamento del mezzo di esecuzione originale che si verifica negli arrangiamenti.
0.4.2 Relazioni considerate attributi
(cfr. lrm 4.3.3)
Rispetto al modello FRBR, IFLA LRM ha esteso per quanto possibile il concetto di relazione, comprendendo tra le relazioni quelle a denominazioni (nomen), luoghi e archi di tempo. Tuttavia, ai fini pratici della catalogazione e in considerazione dell’attuale struttura dei cataloghi, in queste norme queste relazioni sono trattate come attributi dell’opera e dell’espressione.
0.4.3 Attributi dell’opera e dell’espressione
Per conciliare il modello IFLA LRM con la pratica della catalogazione, in queste norme gli attributi dell’opera e dell’espressione sono stati trattati secondo lo schema che segue:
Attributi dell’opera:
- - Categoria
- - Genere
- - Forma musicale
- - Relazioni a nomen
- - Titolo
- - Designazioni numeriche (p.es. numero d’ordine, di catalogo tematico, d’opera)
- - Relazioni a luogo
- - Luogo di composizione
- - Relazioni ad arco di tempo
- - Data di composizione
- - Attributi dell’espressione rappresentativa
- - Mezzo di esecuzione
- - Tonalità
- - Lingua
Attributi dell’espressione
- - Tipo di elaborazione e mezzo di esecuzione (per le elaborazioni)
- - Lingua (per le traduzioni)
- - Tonalità (per le trasposizioni)
- - Relazioni a luogo
- - Luogo di rappresentazione o registrazione
- - Relazioni ad arco di tempo
- - Data di rappresentazione o registrazione
0.4.4 Relazioni dell’opera e dell’espressione con un agente
(cfr. lrm 4.3.3, LRM-R1, LRM-R5, LRM-R6)
Per relazione con un agente si intende la connessione logica tra un’opera o un’espressione e un agente correlato. Questa relazione serve come base sia per identificare un agente responsabile di un’opera o di un’espressione particolare (o comunque a esse associato) sia per garantire che tutte le opere e tutte le espressioni di un particolare agente siano collegate a quell’agente.
La relazione dell’opera e dell’espressione con un agente collega un’opera a un agente associato alla creazione del contenuto intellettuale o artistico, e un’espressione a un agente associato alla realizzazione di un’opera.
Essa si applica anche all’espressione rappresentativa, nonché a qualsiasi modifica successiva, come arrangiamenti, revisioni ed esecuzioni. Un agente responsabile del contenuto intellettuale o artistico di un’opera è responsabile della concezione dell’opera come entità astratta; un agente responsabile dell’espressione di un’opera è responsabile dei dettagli della realizzazione intellettuale o artistica o dell’esecuzione dell’espressione.
0.5 Elementi di accesso controllati
(cfr. reicat 0.4.3)
Queste norme prevedono il controllo di tutti gli elementi di accesso costituiti da titoli dell’opera, titoli dell’espressione e nomi di agenti che ne sono responsabili. Gli elementi di accesso controllati considerati in questo documento sono costituiti da titoli dell’opera musicali, responsabilità connesse e titoli di rinvio ad essi. Per le intestazioni uniformi vedi reicat 0.4.3.2, 0.4.3.3 e 0.4.3.4.
0.5.1 Registrazioni di autorità
(cfr. reicat 0.2.2)
Le registrazioni di autorità riuniscono le informazioni relative a un’entità (p.es. persona, agente collettivo, opera) il cui nome o titolo costituisce un elemento di accesso controllato. Comprendono nomi e titoli (e loro forme varianti) con i quali l’entità è indicata o conosciuta, altre informazioni utili per identificarla (p.es. il numero di catalogo tematico, il mezzo di esecuzione o la tonalità di una composizione) ed eventuali indicazioni di relazioni con altre entità. Includono inoltre, di solito, l’indicazione delle fonti consultate, o da cui sono tratte le informazioni, e delle normative di riferimento.
0.5.2 Titolo dell’opera musicale come registrazione di autorità
(cfr. reicat 0.4.3.1)
Il titolo dell’opera musicale è una registrazione di autorità che riunisce le informazioni relative a un’opera musicale e che costituisce un elemento di accesso controllato alle registrazioni bibliografiche; è dunque il titolo con cui una composizione, una sua parte o un insieme di composizioni, vengono identificati ai fini catalografici e per il recupero dell’informazione.
A ogni opera nel catalogo corrisponde un titolo dell’opera e ogni titolo dell’opera si riferisce a una sola opera. Altri titoli o forme varianti del titolo adottato come titolo dell’opera sono registrati come titoli di rinvio (cap. 9). Per eventuali forme parallele in più lingue o scritture vedi il par. 9.1.2.
0.5.3 Obbligatorietà del titolo dell’opera
(cfr. reicat 0.4.3.7)
I titoli dell’opera sono di norma obbligatori, anche quando coincidono con il titolo delle risorse, per assicurare l’accesso attraverso tutti gli elementi che li compongono e quindi il soddisfacimento delle funzioni del catalogo come indicato in reicat al par. 0.1.3 B).
Può, tuttavia, non essere indispensabile assegnare titoli dell’opera per tutte le opere contenute in una risorsa (p.es. in alcuni casi di raccolte antologiche o didattiche o per titoli particolari di risorse in più unità) quando non costituiscono un elemento di accesso importante per la ricerca della risorsa e/o delle opere contenute, cfr. il cap. 6.
0.5.4 Rinvii e richiami
(cfr. reicat 0.4.3.6)
0.5.4.1 Rinvii
Per rinvio (vedi) si intende il collegamento da una variante di un titolo dell’opera al titolo in forma preferita, ossia da un’altra forma del titolo con la quale un’opera è conosciuta o che può fornire un ulteriore canale di accesso alle risorse.
Per estensione si definisce rinvio anche lo stesso titolo in forma non preferita.
Un rinvio ha dunque lo scopo di indirizzare l’utente di un catalogo, di una bibliografia, di un archivio, di una lista, etc. da una forma variante alla forma preferita.
Su un titolo dell’opera possono convergere uno o più rinvii, mentre un rinvio può rimandare a un unico titolo dell’opera (vedi il par. 9.1).
0.5.4.2 Richiami
Per richiamo (o rinvio reciproco, vedi anche) si intende il collegamento tra due o più titoli di opere in relazione tra loro (p.es. i titoli dell’opera di due opere derivate l’una dall’altra).
Un richiamo ha lo scopo di indirizzare l’utente da una forma preferita di un titolo alla forma preferita di un altro titolo, reciprocamente correlate (vedi anche, vedi il par. 9.2).
0.6 Visualizzazione del titolo dell’opera
(cfr. reicat 9.0.6)
Il titolo dell’opera deve essere presentato in maniera da non essere confuso con il titolo della singola risorsa (p.es. accompagnato da una dicitura esplicativa, collocato in una posizione diversa, o, quando lo precede immediatamente, racchiuso fra parentesi quadre).
Il titolo dell’opera e le relative responsabilità possono essere presentati in posizioni distinte, accompagnati da indicazioni esplicative, oppure di seguito, separati da una barra diagonale.[1]
Note
- ↑ Negli esempi il titolo dell’opera è accompagnato, quando necessario, dalla relativa responsabilità principale, preceduta da una barra diagonale.