Reicat/Parte III/Capitolo 16/16.1/16.1.4

Da GuidaSBN.
Versione del 4 mar 2019 alle 17:39 di Marco Sferruzza (Discussione | contributi) ({{Ancora|16.1.4.4}}. Organi di enti territoriali)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Home > Reicat > Parte III > Capitolo 16 > 16.1 > 16.1.4
16.1.3. Enti subordinati o collegati ad altri 16.1.5. Enti religiosi
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Regole italiane di catalogazione.

16.1.4. Enti territoriali

Per enti territoriali (o autorità territoriali), ai fini catalografici, si intendono gli enti che esercitano funzioni di governo o amministrative, anche limitate, su un determinato territorio, o dichiarano di esercitarle. Sono compresi gli Stati e le autorità politiche o amministrative regionali e locali (province, comuni o municipalità, comunità montane, contee, distretti, dipartimenti, etc.), secondo gli ordinamenti dei diversi paesi.

16.1.4.1. Scelta del nome geografico o della denominazione ufficiale o tradizionale

Gli Stati e gli altri enti territoriali si registrano, quando possibile, sotto il nome geografico generalmente usato per indicarli e che fa parte di norma della loro denominazione ufficiale o completa (come sostantivo o aggettivo). Il nome geografico indica di solito il territorio su cui l’ente esercita le sue funzioni, o una parte di questo territorio, ma può essere anche il nome della capitale o capoluogo, o di un fiume, una catena montuosa o altra entità geografica da cui l’ente prende nome.

Si preferisce però la denominazione completa o tradizionale dello Stato (o altro ente territoriale) se è l’unica o comunque la più idonea a identificarlo in maniera chiara e corretta.

Il nome geografico e la denominazione dello Stato (o altro ente territoriale) si danno nella forma italiana, se d’uso corrente, o altrimenti nella lingua del paese.

Per distinguere enti che verrebbero rappresentati da uno stesso nome geografico o da una stessa denominazione, o per identificare più chiaramente l’ente territoriale a cui l’intestazione si riferisce, si aggiungono appropriate qualificazioni (par. 16.1.4.2).

Si fa rinvio dalle forme non adottate in italiano e, per quanto possibile, nella lingua originale.

Italia
< Repubblica italiana
< Regno d’Italia <1861-1946>
< Italia <Regno ; 1861-1946>
< Italia <Repubblica ; 1946- >
Austria
< Republik Österreich
< Österreich
Belgio
< Royaume de Belgique
< Koninkrijk België
< Belgique
< België
Messico
< Estados Unidos Mexicanos
< México
San Marino <Repubblica>
< Repubblica di San Marino
Napoli <Regno>
< Regno di Napoli
(in questo caso e nel successivo l’ente è comunemente identificato tramite l’espressione geografica che fa parte della denominazione, anche se il suo territorio era molto più vasto)
Venezia <Repubblica>
< Repubblica di Venezia
Due Sicilie <Regno>
(in questo caso e nel successivo le espressioni geografiche che fanno parte del nome, anche se atipiche, sono comunemente usate per indicare i relativi enti territoriali)
< Regno delle Due Sicilie
Lombardo-Veneto <Regno>
< Regno Lombardo-Veneto
California
< State of California
Città del Vaticano
(la sola espressione Vaticano non identificherebbe chiaramente lo Stato)
< Stato Città del Vaticano
< Status Civitatis Vaticanae
< Vaticano <Stato>
Milano
(il nome geografico indica l’attuale amministrazione comunale e le amministrazioni cittadine che l’hanno preceduta, anche con ordinamenti diversi)
Città di Castello
Buenos Aires
< Ciudad autónoma de Buenos Aires
ma
Stati Uniti d’America
(l’espressione geografica che fa parte del nome non è idonea a identificare correttamente lo Stato)
< United States of America
< USA
Unione Sovietica
< URSS
< Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
< Sojuz Sovetskih Socialističeskih Respublik = Союз Советских Социалистических Республик
< Soûz Sovetskih Socialističeskih Respublik
< SSSR = СССР
< CCCP
Repubblica Dominicana
(non esiste un nome geografico col quale si possa designare l’ente territoriale)
< República Dominicana
Stato pontificio
< Stato della Chiesa
< Stati della Chiesa
Sacro romano impero
Province Unite
Repubblica sociale italiana
(l’espressione geografica che fa parte della denominazione dello Stato non è idonea a indicarlo in modo chiaro e corretto)
Regno d’Italia <1805-1814>
(in questo caso e nel successivo l’espressione geografica, che indica un territorio molto più vasto, non sarebbe appropriata)
< Italia <Regno ; 1805-1814>
Repubblica italiana <1802-1805>
< Italia <Repubblica ; 1802-1805>
Repubblica cisalpina
Repubblica napoletana
(la denominazione dell’ente, anche se vi è compresa un’espressione geografica, è la più idonea a identificarlo con chiarezza)
< Repubblica partenopea
< Napoli <Repubblica>
Repubblica ligure
(l’espressione geografica non è usata per indicare questo ente territoriale)
< Liguria <Repubblica>

16.1.4.2. Qualificazioni degli enti territoriali

16.1.4.2 A. Se l’intestazione per un ente territoriale è costituita dal nome geografico si aggiunge di norma una qualificazione, possibilmente in italiano, che precisa a quale ente ci si riferisce e in genere fa parte della sua denominazione ufficiale o completa.

Non si aggiungono qualificazioni, però, alle espressioni che corrispondono agli Stati moderni e contemporanei e ai nomi delle città, quando stanno a indicare la relativa amministrazione comunale, municipalità, etc.[1]

Ossola <Repubblica>
(anche se non vi sono altri enti territoriali identificabili con la stessa espressione geografica la qualificazione chiarisce a quale ente l’intestazione si riferisce)
< Repubblica dell’Ossola
< Repubblica della Val d’Ossola
Sicilia <Regione>
< Regione siciliana
(forma adottata dall’ente)
< Regione Sicilia
Sardegna <Regione autonoma>
< Regione autonoma della Sardegna
< Regione Sardegna
Valle d’Aosta <Regione autonoma>
< Vallée d’Aoste <Regione autonoma>
< Regione autonoma Valle d’Aosta
< Région autonome Vallée d’Aoste
Foggia <Provincia>
< Amministrazione provinciale di Capitanata
Trento <Provincia autonoma>
< Provincia autonoma di Trento
Agrigento <Provincia>
< Provincia regionale di Agrigento
Forlì-Cesena <Provincia>
Mugello <Comunità montana>
< Comunità montana del Mugello
< Comunità montana Mugello
Firenze <Repubblica>
< Repubblica fiorentina
< Repubblica di Firenze
Savoia <Ducato>
< Ducato di Savoia
Bologna <Legazione>
< Legazione di Bologna
Tevere <Dipartimento>
< Dipartimento del Tevere
Ticino <Cantone>
< Canton Ticino
< Cantone Ticino
< Cantone del Ticino
< Repubblica e Cantone del Ticino
Catalogna <Comunità autonoma>
< Catalunya
< Cataluña
< Generalitat de Catalunya
< Generalidad de Cataluña
< Comunitat autònoma de Catalunya
Cheshire <Contea>
< County of Cheshire
< Chester <Contea>
Alpes-Maritimes <Dipartimento>
< Département des Alpes-Maritimes
< Alpi Marittime <Dipartimento>
< Dipartimento delle Alpi Marittime
Baviera <Land>
< Bayern <Land>
< Freistaat Bayern

16.1.4.2 B. Se è necessario per distinguere intestazioni identiche, anche di rinvio, o intestazioni che possono risultare ambigue, si aggiungono, a seconda dei casi, una qualificazione cronologica o l’indicazione della regione o dello Stato nel quale l’ente territoriale è compreso.

Repubblica romana <1798-1799>
Repubblica romana <1849>
Sicilia <Governo provvisorio ; 1848-1849>
(è opportuno aggiungere l’indicazione cronologica, anche se nel catalogo non vi sono omonimie, per la genericità della prima qualificazione, che potrebbe riferirsi ad autorità di periodi diversi)
Cambridge
Cambridge <Massachusetts>

16.1.4.3. Cambiamenti di denominazione o di forma di governo

16.1.4.3 A. Se lo Stato o altro ente territoriale è rappresentato dal nome geografico non si tiene conto degli eventuali cambiamenti della forma di governo in periodi successivi, anche se riflessi nella sua denominazione ufficiale o completa.

Francia
(intestazione usata sia per il Regno di Francia fino al 1792 sia per le forme di Stato e di governo che si sono succedute fino ad oggi)
< France
< République française
< Empire français
< Impero francese

16.1.4.3 B. Si stabiliscono intestazioni uniformi distinte, invece, quando il nome geografico non è più idoneo a rappresentare l’ente territoriale, perché mutato, soppresso o usato da più enti.

Inghilterra
< England
Gran Bretagna
(intestazione usata per il periodo successivo al 1707, anno dell’unione tra Inghilterra e Scozia)
< Regno Unito
< Great Britain
< United Kingdom
< United Kingdom of Great Britain and Ireland
(denominazione adottata dal 1801 al 1927)
< Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
< United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(denominazione adottata dal 1927)
< Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Ceylon
(nome dell’ex colonia britannica sino al 1972)
Sri Lanka
< Shri Lanka
< Sri Lankā Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya
Germania
(intestazione usata per lo Stato tedesco fino alla fine della seconda guerra mondiale e dal 1990 in poi)
< Deutschland
< Bundesrepublik Deutschland <1990- >
Germania <Repubblica federale>
(intestazione usata per lo Stato della Germania occidentale nel periodo dal 1949 al 1990)
< Repubblica federale di Germania
< Repubblica federale tedesca
< Bundesrepublik Deutschland <1949-1990>
< Deutschland <Bundesrepublik>
< R.F.T.
Germania <Repubblica democratica>
(intestazione usata per lo Stato della Germania orientale nel periodo dal 1949 al 1990)
< Repubblica democratica tedesca
< Deutsche Demokratische Republik
< Deutschland <Demokratische Republik>
< R.D.T.
< D.D.R.
Tarquinia
Corneto
(denominazione precedente della città)

16.1.4.4. Organi di enti territoriali

16.1.4.4 A. Si considerano organi di enti territoriali, ai fini catalografici, gli enti, organi o uffici tramite i quali uno Stato o un altro ente territoriale esercita funzioni legislative, amministrative, giudiziarie, militari o diplomatiche (p.es. assemblee costituenti e parlamenti, ministeri e loro uffici, corti e tribunali, forze armate, ambasciate e consolati, e gli organi analoghi delle amministrazioni regionali e locali).

Non sono invece considerati organi di enti territoriali, ai fini catalografici, gli enti istituiti o controllati da un ente territoriale che esercitano funzioni diverse da quelle indicate, p.es. educative o culturali, scientifiche o tecniche, sanitarie, sociali, religiose, industriali o commerciali (scuole e università, biblioteche, musei, teatri, ospedali, chiese, banche e aziende pubbliche, etc.). Anche su queste attività, tuttavia, può esercitare funzioni amministrative un organo di ente territoriale (p.es. un ministero o assessorato all’istruzione, alla cultura o alla sanità).

Biblioteca comunale di Palermo
(non si tratta di un organo amministrativo del Comune di Palermo)
Italia. Corte costituzionale. Biblioteca
(la Biblioteca della Corte costituzionale non è un organo di ente territoriale secondo la definizione sopra riportata, ma non avendo una propria denominazione sufficiente a identificarla si registra in forma gerarchizzata, come indicato al par. 16.1.3.2, sotto il nome dell’organo a cui appartiene)

16.1.4.4 B. L’intestazione per un organo di un ente territoriale è costituita dal nome dell’ente territoriale a cui l’organo appartiene, nella forma adottata come intestazione uniforme, seguito dal nome dell’organo stesso (sottointestazione). Il nome dell’organo si riporta possibilmente nella lingua originale.

Si fa rinvio dal nome dell’organo, qualificato con il nome del relativo ente territoriale se non è superfluo.

Italia. Parlamento
< Parlamento italiano
Italia. Camera dei deputati
< Camera dei deputati <Italia>
< Italia. Parlamento. Camera dei deputati
Italia. Presidenza della Repubblica
< Presidenza della Repubblica italiana
(forma usata dall’ente)
Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri
< Presidenza del Consiglio dei ministri <Italia>
Italia. Esercito
< Esercito italiano
Italia. Prefettura di Roma
< Prefettura di Roma
< Roma <Prefettura>
Francia. Armée d’Italie
< Armée d’Italie <Francia>
< Armata d’Italia <Francia>
Francia. Ambassade <Roma>
< Ambassade de France en Italie
< Ambassade de France <Roma>
< Ambasciata di Francia <Roma>
Messico. Embajada ante la Santa Sede
< Messico. Ambasciata presso la Santa Sede
(forma usata in una pubblicazione dell’ente)
Sardegna <Regno>. Corte di cassazione
< Corte di cassazione <Regno di Sardegna>
< Corte di cassazione subalpina
Belgio. Ministère des affaires économiques
< Ministère des affaires économiques <Belgio>
< Ministero degli affari economici <Belgio>
Milano <Ducato>. Magistrato ordinario
< Magistrato ordinario dello Stato di Milano
< Magistrato delle regie ducali entrate ordinarie <Milano>
Forlì. Magistrato dei novanta pacifici
< Magistrato dei novanta pacifici <Forlì>
Roma. Maestri giustizieri
(l’organo è comunemente identificato con l’espressione che indica i titolari invece della magistratura)
< Maestri giustizieri di Roma
Milano. Ripartizione decentramento
< Ripartizione decentramento <Milano>
Lombardia <Regione>. Direzione generale cultura
Emilia-Romagna <Regione>. Ufficio relazioni con il pubblico
Puglia <Regione>. Assessorato alla sanità
< Assessorato alla sanità <Puglia>
Sicilia <Regione>. Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa
< Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa

16.1.4.4 C. Un organo subordinato a un altro si registra sotto il suo nome, preceduto direttamente dall’intestazione del relativo ente territoriale, se il nome è sufficiente a identificarlo. Si fa rinvio dalla forma gerarchica completa.

Se il nome dell’organo è insufficiente a identificarlo con chiarezza si inserisce nell’intestazione anche il nome dell’organo intermedio più opportuno (di norma quello immediatamente sovraordinato).

Italia. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
< Italia. Parlamento. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
< Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari <Italia>
< Commissione parlamentare antimafia <Italia>
Italia. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
(l’indicazione del Ministero o del Dipartimento non è necessaria per identificare la Direzione generale)
< Italia. Ministero per i beni e le attività culturali. Dipartimento per i beni archivistici e librari. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
< Italia. Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
< Italia. Dipartimento per i beni archivistici e librari. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
< Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali <Italia>
Italia. Direzione generale dei servizi civili
(l’indicazione del Ministero non è necessaria per identificare la Direzione generale)
< Italia. Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili
< Direzione generale dei servizi civili <Italia>
Italia. Ufficio centrale per i beni archivistici
< Italia. Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici
< Ufficio centrale per i beni archivistici <Italia>
Italia. Ministero dei lavori pubblici. Direzione generale dei servizi speciali
< Italia. Direzione generale dei servizi speciali
Italia. Bersaglieri. Reggimento, 3.
< Italia. Esercito. Bersaglieri. Reggimento, 3.
< Bersaglieri. Reggimento, 3.
< Reggimento Bersaglieri, 3.
< Terzo Bersaglieri
Stati Uniti d’America. Bureau of the Census
< Stati Uniti d’America. Department of Commerce. Bureau of the Census
< Stati Uniti d’America. Economics and Statistics Administration. Bureau of the Census
< Bureau of the Census <Stati Uniti d’America>

Note

  1. Nel caso degli Stati e delle amministrazioni cittadine esiste in genere una continuità sia normativa sia di organi o magistrature che rende inopportuna la creazione di intestazioni distinte nel caso di cambiamenti di natura istituzionale o di forma di governo (cfr. i par. 16.0.3 e 16.1.4.3). Di conseguenza è opportuno evitare qualificazioni che, riflettendo la natura istituzionale o forma di governo in un particolare periodo (p.es. Regno, Repubblica, Comune, Comunità, Municipalità, Città, etc.), sarebbero improprie per periodi diversi.