Reicat/Introduzione/0.1/0.1.2

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0.1.1. Scopo e struttura delle norme 0.1.3. Funzioni del catalogo
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Regole italiane di catalogazione.

0.1.2. Definizioni

0.1.2.1. Pubblicazione

Per pubblicazione si intende ogni documento destinato all’uso pubblico e fruibile mediante la lettura, l’ascolto, la visione o il tatto, prodotto o riprodotto in più esemplari con qualsiasi procedimento tecnico e su qualsiasi supporto o messo a disposizione per l’accesso a distanza (trasmissione tramite una rete informatica), qualsiasi siano le sue modalità di edizione, distribuzione o diffusione. Sono comprese sia le pubblicazioni poste in commercio sia quelle diffuse gratuitamente, al pubblico generale o a categorie determinate, oltre l’ambito esclusivamente privato.

Una pubblicazione può essere costituita da più unità o parti materialmente separate e può contenere al proprio interno componenti o contributi non materialmente separati.

Manoscritti e altri materiali prodotti manualmente e singolarmente sono considerati tra i documenti non pubblicati anche quando destinati alla commercializzazione o, in alcuni casi, realizzati “in serie”.

0.1.2.2. Esemplare

Per esemplare si intende il singolo oggetto materiale (copia) prodotto e posto in circolazione come supporto di una pubblicazione, o la copia digitale, integrale o parziale, di una pubblicazione elettronica accessibile a distanza, trasmessa tramite una rete informatica.

Un esemplare può presentare differenze rispetto ad altri esemplari della stessa pubblicazione, sia fin dal momento della sua produzione sia per eventi o interventi successivi. Al singolo esemplare si riferiscono, inoltre, informazioni relative alla proprietà, disponibilità, collocazione, etc.

0.1.2.3. Opera e espressione

Per opera si intende una creazione intellettuale o artistica rappresentata da un testo, una musica o un’altra forma di espressione (un balletto, un film, etc.) o da un oggetto materiale o un manufatto (un disegno, una scultura, ecc.).

Rappresentano la medesima opera tutte le realizzazioni che, secondo le norme, sono considerate versioni o modificazioni (espressioni) che non danno origine a un’opera nuova, distinta da quella preesistente (cap. 8).

0.1.2.4. Responsabilità

Per responsabilità, ai fini catalografici, si intende la relazione che lega un’opera o una delle sue espressioni a una o più persone o enti che l’hanno concepita, composta, realizzata, modificata o eseguita (cap. 14).

Possono essere trattate come responsabilità anche le attività che riguardano la pubblicazione e la produzione materiale (par. 14.1.5 e cap. 19) oppure singoli esemplari (par. 14.1.6 e cap. 20).