Reicat/Introduzione/0.4/0.4.3
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0.4.3. Elementi di accesso controllati
Le norme prevedono il controllo di tutti gli elementi di accesso costituiti da titoli e nomi di persone o enti responsabili per un’opera o una sua espressione. Gli elementi di accesso controllati, a questo scopo, sono costituiti rispettivamente da:
- titoli uniformi (par. 0.4.3.1) e titoli di rinvio a essi;
- intestazioni uniformi (par. 0.4.3.3) e intestazioni di rinvio a esse.
Per i titoli o intestazioni di rinvio e per i richiami tra titoli o intestazioni connessi vedi il par. 0.4.3.6.
Possono essere controllati in maniera analoga altri elementi di accesso (par. 0.4.3.8).
0.4.3.1. Titoli uniformi
Per titolo uniforme (o punto d’accesso autorizzato per un’opera) si intende il titolo con cui un’opera, o una sua parte, viene identificata ai fini catalografici (cap. 9).
Titoli che si riferiscono a opere diverse ma che risulterebbero identici vengono distinti mediante qualificazioni (par. 0.4.3.5) o altri elementi appropriati, quando non è sufficiente la visualizzazione della relativa intestazione principale (par. 0.4.3.4).
Altri titoli o forme varianti del titolo adottato come titolo uniforme sono registrati come titoli di rinvio (par. 0.4.3.6). Per eventuali forme parallele in più lingue o scritture vedi il par. 0.5.4.
0.4.3.2. Intestazioni
Per intestazione (o punto d’accesso controllato per persone e enti) si intende l’espressione formulata allo scopo di costituire un elemento di accesso controllato a una o più registrazioni, consentirne il raggruppamento e facilitarne l’ordinamento. È costituita da un nome o denominazione, eventualmente integrato da altri elementi.
Nelle norme il termine intestazione viene utilizzato per indicare l’espressione che identifica nel catalogo una persona o un ente. Non viene usato, invece, per riferirsi a titoli, anche se costituiscono elementi di accesso controllati.
0.4.3.3. Intestazione uniforme
Per intestazione uniforme (o punto d’accesso autorizzato, o forma preferita del nome) si intende l’espressione scelta per rappresentare univocamente una persona o un ente. Ogni persona e ogni ente devono essere rappresentati da una sola intestazione e questa deve riferirsi a una sola entità. Se una persona o un ente sono conosciuti con più nomi, o forme di un nome, si adotta per l’intestazione uno solo dei nomi, o una sola forma.
Nomi non adottati per l’intestazione uniforme sono registrati come intestazioni di rinvio (par. 0.4.3.6). Per eventuali intestazioni parallele in più lingue o scritture vedi il par. 0.5.4.
Intestazioni che si riferiscono a persone o enti diversi ma che risulterebbero identiche vengono distinte mediante qualificazioni (par. 0.4.3.5).
0.4.3.4. Intestazione principale
0.4.3.4 A. Le norme distinguono le relazioni di responsabilità per un’opera secondo tre gradi (responsabilità principale, coordinata, secondaria) a cui corrispondono tre tipi di legame tra il titolo uniforme dell’opera e l’intestazione uniforme per una persona o un ente che possono dare origine a trattamenti diversi: intestazione principale, intestazioni coordinate, intestazioni secondarie (par. 14.2.3).
L’intestazione principale è sempre unica e può essere assente (in tal caso, tradizionalmente, si dice che il titolo funge da intestazione principale). Se presente, può essere accompagnata da una o due intestazioni coordinate.
Le norme indicano, per le diverse situazioni, quale elemento si sceglie come intestazione principale per un’opera (cap. 17). Se una pubblicazione comprende più opere le norme indicano quale opera si considera come principale (cap. 12).
Per sistemi che non individuano un’intestazione principale o non distinguono le intestazioni secondo tre gradi di responsabilità vedi il par. 14.2.5.
0.4.3.4 B. La scelta di un’intestazione principale è indispensabile per cataloghi o elenchi in ordine alfabetico di autore e titolo in cui ogni pubblicazione deve figurare una sola volta in forma completa, o quando comunque una pubblicazione o un’opera devono essere registrate sotto un unico elemento di accesso (p.es. nella formulazione della voce di soggetto che rappresenta un’opera).
L’intestazione principale è di solito visualizzata prima della descrizione bibliografica o del titolo e può essere utilizzata per l’ordinamento di liste di registrazioni o nella presentazione di una singola registrazione completa, per facilitare l’utente nella comprensione o nel riconoscimento.
L’intestazione principale collegata al titolo uniforme di un’opera permette di identificare questa in maniera più chiara e funzionale, sia per l’utente che per la gestione del catalogo, risolvendo la maggior parte dei casi di identità di titolo tra opere diverse.
L’adozione di un’intestazione principale, infine, può favorire la normalizzazione delle citazioni bibliografiche.
0.4.3.5. Qualificazioni
Le qualificazioni sono elementi che in un titolo uniforme o in un’intestazione si aggiungono al titolo di un’opera o al nome di una persona o di un ente per distinguerli da altri con lo stesso titolo o nome.
0.4.3.6. Rinvii e richiami
I rinvii rimandano a un titolo uniforme o a un’intestazione uniforme da un titolo o nome diversi da quelli adottati e sono quindi unidirezionali.
I richiami (o rinvii reciproci) collegano due o più titoli uniformi o intestazioni uniformi in relazione tra loro (p.es. i titoli uniformi di due opere derivate l’una dall’altra o i nomi di due enti collegati). Sono generalmente reciproci ma possono, se opportuno, essere istituiti in una sola direzione.
0.4.3.7. Intestazioni e titoli uniformi facoltativi
Le norme indicano i titoli uniformi e le intestazioni da considerare obbligatori per assicurare il soddisfacimento delle funzioni del catalogo come indicato nel par. 0.1.3 B.
Sono considerati facoltativi i titoli uniformi e le intestazioni che incrementano l’informazione fornita dal catalogo ma non sono ritenuti necessari in tutte le circostanze o per tutti i generi di pubblicazioni. Molte norme, comunque, segnalano intestazioni o titoli uniformi facoltativi che può essere opportuno aggiungere.
Non si ritiene indispensabile assegnare titoli uniformi per tutte le opere contenute in una pubblicazione (p.es. nel caso di raccolte) o intestazioni secondarie a tutte le persone o gli enti i cui nomi sono riportati nella descrizione bibliografica, quando non costituiscono un elemento di accesso importante o non indicano responsabilità rilevanti. Può essere opportuno per uniformità e chiarezza, tuttavia, osservare il criterio di assegnare sempre un’intestazione secondaria alle persone o enti i cui nomi compaiono nella descrizione per qualche forma di responsabilità.
0.4.3.8. Altri elementi di accesso controllati
Quando si ritiene opportuno possono essere trattati come elementi di accesso controllati anche i luoghi di pubblicazione e i nomi degli editori, tipografi o altre figure connesse con la produzione materiale, la pubblicazione e la distribuzione (cap. 19). Questo trattamento è raccomandato per le pubblicazioni antiche e per altri materiali (p.es. le pubblicazioni musicali) per i quali si ritiene utile la possibilità di ricerca tramite elementi di questo genere.