Regole italiane di catalogazione
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0.2.2. Registrazioni di autorità | ► |
0.2.1. Registrazioni bibliografiche
Ogni pubblicazione distinta (e ogni documento non pubblicato che si ritiene opportuno includere nel catalogo) deve essere rappresentata da una registrazione bibliografica.
Quando opportuno sono redatte ulteriori registrazioni bibliografiche collegate per parti, fisicamente separate o non separate, di una stessa pubblicazione (cap. 5).
Quando è necessario per esigenze interne, o si ritiene opportuno, possono essere redatte registrazioni collettive, che si riferiscono a più pubblicazioni o documenti distinti (par. 6.0.5).