Norme musica non pubblicata/Capitolo 2/2.2

Da GuidaSBN.
Versione del 7 mag 2018 alle 15:01 di Sannita (Discussione | contributi) (creo pagina)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Home > Norme musica non pubblicata > Capitolo 2 > 2.2
2.1 Aree ed elementi della descrizione 2.3 Punteggiatura
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate.

2.2 Selezione e riordinamento delle informazioni

Exquisite-kfind.png Cfr. REICAT 2.2.

2.2.1 Selezione degli elementi della descrizione

Per la descrizione bibliografica si utilizzano informazioni ricavate dalla risorsa stessa (e, quando necessario, da altre fonti) relativamente agli elementi previsti dalle norme (cfr. 0.4.1 e il cap. 3).

Informazioni presenti nella risorsa, anche nelle parti in maggiore evidenza, ma non pertinenti agli elementi della descrizione o comunque ai dati da riportare in essa (p.es. prove di penna, invocazioni, annunci pubblicitari, numero di fogli utilizzati, prezzo) si trascurano, senza segnalare l’omissione, a meno che non siano linguisticamente legate a un elemento della descrizione o non si ritenga opportuno darne notizia.

Informazioni ricavate da fonti esterne alla risorsa si utilizzano di solito quando questa non reca le indicazioni che occorrono o quando è necessario integrarle o correggerle. Queste informazioni si aggiungono in genere tra parentesi quadre o in area 7, come indicato nelle norme, specificando quando opportuno la fonte da cui sono desunte.

2.2.2 Ordinamento degli elementi della descrizione

Gli elementi della descrizione sono riportati nell’ordine previsto dalle norme anche se nella risorsa si presentano in una successione diversa. Tuttavia informazioni che sono linguisticamente parte integrante di un elemento si riportano così come si presentano, anche se riguardano elementi diversi, e non vengono ripetute in un altro punto a cui sarebbero pertinenti, salvo diversa indicazione.

Della disposizione di uno o più elementi nella risorsa si avverte in area 7 quando è richiesto da una norma specifica (cfr. p.es. i par. 4.1.0.5 e 4.2.0.5) o lo si ritiene opportuno.

Il riordinamento delle informazioni si limita però a quanto strettamente necessario per rispettare l’ordine prescritto degli elementi della descrizione. Non si modifica l’ordine di informazioni dello stesso tipo o di più occorrenze di uno stesso elemento (p.es. non si riordina la successione di più complementi del titolo o di più indicazioni di responsabilità così come si presenta sulla fonte di informazioni, anche se appare più logico un ordine diverso).

2.2.3 Criteri generali di trascrizione

Gli elementi ricavati dalla risorsa in esame sono riportati, in generale, così come si presentano, ma in alcuni casi le norme prevedono che le informazioni possano venire registrate in forma semplificata o vengano normalizzate dal punto di vista formale (p.es. indicando in cifre arabe la data di redazione e altri elementi, anche se espressi in modi diversi). Per la trascrizione vedi il par. 2.5.