Norme musica non pubblicata/Appendici/Appendice F/F.3

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F.2 Descrizione
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate.

F.3 Responsabilità

Exquisite-kfind.png Cfr. Norme musica non pubblicata 7.

F.3.1 Responsabilità per l’opera

Exquisite-kfind.png Cfr. Norme musica non pubblicata 7.1.

Nei libretti la responsabilità principale è dell’autore (o degli autori) del testo; le responsabilità secondarie relative all’opera comprendono gli antecedenti bibliografici, cioè gli autori di opere letterarie da cui il libretto è stato tratto, le persone in onore delle quali il testo è stato scritto, i dedicatari del testo da parte dell’autore.

I compositori sono responsabili per l’espressione (vedi il par. F.3.2); per i dedicatari di uno specifico manoscritto, vedi il par. 7.3.0.

F.3.2 Responsabilità per l’espressione

Exquisite-kfind.png Cfr. Norme musica non pubblicata 7.2.

Il compositore che ha messo in musica il libretto si considera responsabile dell’espressione, anche se è noto che ha contribuito alla stesura del testo e se il testo non è stato musicato da altri. Se è anche l’autore del testo il collegamento si effettua due volte, una a livello di opera, l’altra di espressione.

Responsabilità per l’espressione sono i traduttori, gli adattatori di un libretto per una specifica rappresentazione, e tutti quanti hanno preso parte alla rappresentazione a cui il libretto si riferisce (interpreti, scenografi, costumisti, macchinisti, altri responsabili dell’allestimento, etc.), anche se non hanno materialmente contribuito a modificare il testo.

Responsabile per l’espressione è anche chi ha scritto il testo o la musica di brani che sono stati aggiunti per una particolare rappresentazione.

F.3.3 Responsabilità per la manifestazione e l’esemplare

Exquisite-kfind.png Cfr. Norme musica non pubblicata 7.3 e Norme musica non pubblicata 7.4.

I responsabili per la manifestazione e per l’esemplare sono gli stessi responsabili della produzione indicati ai par. 7.3 e 7.4.