Reicat/Parte III/Capitolo 16/16.3

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16.2. Elementi del nome e loro ordine 16.4. Rinvii e richiami
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16.3. Qualificazioni

Se due o più intestazioni (compresi i rinvii) risulterebbero identiche, pur riferendosi a enti diversi (o a una persona e a un ente), si aggiungono al nome una o più qualificazioni, secondo l’ordine di preferenza seguente:

  1. per le sigle, la forma estesa, se conosciuta;
  2. la località in cui l’ente ha sede o l’ambito territoriale di riferimento (qualificazioni di luogo);
  3. la data di costituzione, o di svolgimento, o le date estreme di attività (qualificazioni cronologiche);
  4. un’espressione che indichi la natura dell’ente (qualificazioni tipologiche).

Si aggiungono appropriate qualificazioni, anche in assenza di omonimie, nei seguenti casi:

  1. per le denominazioni costituite solo da uno o più nomi di persone (cfr. i par. 16.0.2 e 16.2.2), un’espressione che indichi la natura dell’ente (gruppo, società, studio, etc.);
  2. per gli enti che vengono abitualmente identificati con riferimento alla località in cui si trovano e hanno una denominazione di carattere descrittivo, o comunque suscettibile di essere usata da diversi enti dello stesso genere (p.es. chiese o scuole intitolate a un santo, un personaggio illustre, etc.), l’indicazione del luogo in cui hanno sede (par. 16.3.2);
  3. per gli enti territoriali registrati sotto il nome geografico, esclusi gli Stati moderni e contemporanei e le città o comuni, l’espressione che specifica l’ente a cui ci si riferisce (par. 16.1.4.2);
  4. per gli enti a carattere occasionale, l’anno e il luogo di svolgimento (par. 16.1.6.3).

Le qualificazioni si aggiungono dopo tutte le parti del nome, tra parentesi uncinate[1]. Più qualificazioni vengono separate da un punto e virgola ( ; ), preceduto e seguito da uno spazio, dentro un’unica coppia di parentesi.

È comunque opportuno registrare in un archivio di autorità tutte le informazioni utili a identificare con certezza un determinato ente (denominazione completa o ufficiale e altri nomi o loro varianti, sede, date di costituzione e di estinzione o trasformazione, nazionalità, lingua, tipologia o natura giuridica, funzioni, pubblicazioni principali, etc.).

Note

  1. Il segno di punteggiatura indicato, in mancanza di una convenzione internazionalmente accettata, non è prescrittivo.