Reicat/Parte II/Capitolo 8/8.1/8.1.1
8.1.2. Opere che sono il risultato di una collaborazione | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Regole italiane di catalogazione.
8.1.1. Definizione
8.1.1 A. Per opera si intende una creazione intellettuale o artistica rappresentata da un testo, una musica o un’altra forma di espressione (un film, un balletto, etc.) o da un oggetto materiale o un manufatto (un disegno, una scultura, etc.). Sono comprese le opere concepite e pubblicate in una sola unità o destinate a essere completate in un numero determinato di parti separate e quelle pubblicate senza un termine definito (p.es. periodici o collezioni), concluse o in corso, di qualsiasi genere (testuali, musicali, grafiche, audiovisive, etc.). Per le parti di un’opera e per i contributi aggiuntivi vedi i par. 8.1.5 e 8.1.6.
Ogni opera è identificata nel catalogo tramite un titolo uniforme (cap. 9).
- Orlando furioso
- Costituzione della Repubblica italiana
- Manuale dell’ingegnere
- Paperinik e altri supereroi
- Atlante Zanichelli
- La nascita di Venere
- Le quattro stagioni
- Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
- Amarcord
8.1.1 B. Un’opera non ha necessariamente carattere di originalità dal punto di vista del contenuto, ma può essere prodotta stendendo, componendo o assemblando in una forma determinata, con l’assegnazione di un titolo che la identifichi, informazioni di dominio pubblico oppure più opere preesistenti o loro parti.
Una raccolta di opere di autori diversi o anonime si considera un’opera unitaria, ai fini catalografici, quando è identificata nel suo complesso da un titolo (par. 8.1.4).
- Tavole dei logaritmi : con tavole aritmetiche e trigonometriche
- Archivio biografico italiano
- Corpus Christianorum. Series Latina
8.1.1 C. Rappresentano la medesima opera tutte le realizzazioni che, secondo le norme che seguono, sono considerate versioni o modificazioni (espressioni) che non danno origine a un’opera nuova, distinta da quella preesistente (par. 8.2). Un’opera può quindi essere rappresentata da più espressioni, realizzate dall’autore (o autori) o da altri, e ogni espressione può essere registrata o riprodotta e messa a disposizione in una o più pubblicazioni diverse (edizioni o manifestazioni).