Reicat/Introduzione/0.1/0.1.3

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0.1.2. Definizioni 0.1.4. Destinazione e applicazione delle norme
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Regole italiane di catalogazione.

0.1.3 A. Il catalogo ha lo scopo di:

  1. permettere di trovare una particolare pubblicazione, attraverso una o più caratteristiche sufficienti a individuarla;
  2. permettere di trovare tutte le pubblicazioni che hanno in comune una o più caratteristiche rilevanti (p.es. le edizioni di una stessa opera, quelle delle opere di uno stesso autore, quelle delle opere su uno stesso argomento o materia, quelle edite in una stessa collana, in una stessa località, in uno stesso anno, etc.);
  3. fornire le informazioni utili per identificare o selezionare le pubblicazioni (o altre entità) reperite, cioè per verificare che una determinata registrazione si riferisca effettivamente all’entità desiderata, e non ad altra simile o omonima, o per scegliere tra più entità quelle più confacenti alle proprie esigenze, escludendo quelle con caratteristiche non desiderate (p.es. di contenuto, lingua, formato, data, etc.);
  4. fornire le informazioni utili per l’accesso a un esemplare della pubblicazione cercata o selezionata (p.es. la sua collocazione e disponibilità in una biblioteca o la sua accessibilità tramite una rete informatica);
  5. fornire le indicazioni e i mezzi utili a svolgere efficacemente una ricerca (p.es. a reindirizzarla, a restringerla o ampliarla, o a visualizzare registrazioni connesse)[1].

0.1.3 B. In particolare, queste norme sono finalizzate ad assicurare le seguenti funzioni del catalogo, stabilite già nella Definizione di principi approvata dalla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione (Parigi 1961):

  1. permettere di trovare una particolare pubblicazione;
  2. permettere di trovare tutte le edizioni di una particolare opera;
  3. permettere di trovare tutte le opere di un particolare autore.

La prima funzione deve essere soddisfatta per quanto riguarda la ricerca tramite il titolo della pubblicazione o dell’opera che contiene (e le loro varianti) e/o i nomi degli autori o di altre persone o enti che rivestono per essa una responsabilità rilevante, e possibilmente tramite altri elementi, anche in combinazione tra loro (cfr. i cap. 13, 17 e 18).

La seconda funzione deve essere soddisfatta almeno per quanto riguarda le edizioni di un’opera pubblicate separatamente, o pubblicazioni che presentano l’opera come componente principale o con particolare rilievo (cfr. il cap. 12). È facoltativa, invece, la segnalazione delle opere pubblicate con numerose altre all’interno di una raccolta e delle componenti di un’opera più ampia o costituita da più contributi distinti.

La terza funzione deve essere soddisfatta almeno per quanto riguarda le edizioni autonome di opere di cui una persona o un ente siano unico autore o autore principale, e altri casi nei quali la persona o l’ente riveste una responsabilità di particolare rilievo, p.es. quella di curatore o direttore (cfr. i cap. 17 e 18). Non è obbligatorio registrare esaustivamente le opere di un autore, compresi gli scritti contenuti in raccolte o periodici e contributi che non comportano una responsabilità principale (traduzioni, illustrazioni, etc.), ma un accesso in casi di questo genere può essere richiesto da norme specifiche o può comunque essere aggiunto quando si ritiene opportuno (p.es. per particolari categorie di materiali, di contributi o di autori, o caso per caso).

In molte norme la registrazione di elementi dello stesso genere (titoli, responsabilità, etc.) è indicata come obbligatoria, per motivi di economicità, fino al limite di tre, mentre quando gli elementi dello stesso genere sono più di tre si indica come obbligatoria la registrazione del primo o principale, lasciando facoltativa la registrazione degli altri.

0.1.3 C. Nei cataloghi elettronici sono in genere utilizzabili per la ricerca o la selezione ulteriori elementi (o tutte le informazioni registrate), anche in forme parziali e in combinazione tra loro. In cataloghi speciali o per particolari categorie di materiali sono spesso previsti altri elementi di ricerca e la possibilità di selezionare le pubblicazioni che condividono altre caratteristiche specifiche. Per gli elementi di accesso e di selezione vedi il par. 0.4.

Note

  1. La definizione si basa sui risultati dello studio sui Functional requirements for bibliographic records (FRBR), con le elaborazioni successive, e sulla Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione dell’IFLA.