Reicat/Parte III/Capitolo 16/16.4/16.4.1

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16.4.2. Richiami o rinvii reciproci
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Regole italiane di catalogazione.

16.4.1. Rinvii

16.4.1 A. I rinvii rimandano all’intestazione uniforme da nomi (o forme del nome) diversi da quello adottato. Per la formulazione dei rinvii si seguono le stesse norme che riguardano la forma delle intestazioni.

I rinvii dai nomi e dalle forme presenti nelle pubblicazioni catalogate sono obbligatori. Sono obbligatori anche i rinvii dalle forme italiane di un nome, se esistono, quando l’intestazione uniforme è in un’altra lingua. Altri rinvii sono opportuni almeno nei seguenti casi:

  1. da nomi o forme che figurano nei repertori d’uso comune e nelle pubblicazioni su un ente;
  2. da sigle o forme brevi del nome (senza prenomi, indicazioni di natura giuridica, etc.) che siano comunemente usate per fare riferimento all’ente;
  3. da elementi di un nome, diversi da quello che figura in prima posizione, se la scelta è incerta o costituisce un trattamento particolare, non familiare per l’utente (p.es. nomi dati in forma gerarchizzata o organi dell’amministrazione pubblica);
  4. da forme che comprendono l’indicazione del luogo in cui l’ente ha sede, se non figura nell’intestazione adottata ma è comunemente usato per riferirsi all’ente o per identificarlo.

È opportuno registrare con rinvii anche le variazioni grafiche minori (o dovute a traslitterazioni o trascrizioni differenti), in quanto possono portare a un insuccesso nell’interrogazione del catalogo.

16.4.1 B. Se un semplice rinvio (vedi) può risultare poco chiaro si aggiungono espressioni esplicative.

Si possono aggiungere, quando è opportuno, rinvii generali esplicativi che rimandano a un insieme di intestazioni affini, indicate esemplificativamente.

Comune di ...
vedi il nome del luogo (p.es. Roma, Caltanissetta, Pontedera, etc.)
Amministrazione provinciale di ...
vedi il nome geografico (p.es. Roma <Provincia>, Forlì-Cesena <Provincia>, etc.)
Dipartimento di ...
vedi sotto il nome dell’ente di appartenenza (p.es. Italia. Dipartimento della funzione pubblica, oppure Università di Pisa. Dipartimento di storia, etc.)
Italia. Corte d’appello di ...
vedi Italia. Corte di appello di ...
(oppure rinvii specifici per ciascuna intestazione)