Reicat/Parte III/Capitolo 15/15.4/15.4.1

Da GuidaSBN.
Versione del 21 set 2016 alle 13:07 di Sannita (Discussione | contributi) (creo pagina)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Home > Reicat > Parte III > Capitolo 15 > 15.4 > 15.4.1
15.4.2. Richiami o rinvii reciproci
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Regole italiane di catalogazione.

15.4.1. Rinvii

15.4.1 A. I rinvii rimandano all’intestazione uniforme da nomi (o forme del nome) diversi da quello adottato. Per la formulazione dei rinvii si seguono le stesse norme che riguardano la forma delle intestazioni.

I rinvii dai nomi e dalle forme presenti nelle pubblicazioni catalogate sono obbligatori. Sono obbligatori anche i rinvii dalle forme italiane di un nome, se esistono, quando l’intestazione uniforme è in un’altra lingua. Altri rinvii sono opportuni almeno nei seguenti casi:

  1. da nomi o forme che figurano nei repertori d’uso comune e nelle pubblicazioni su una persona;
  2. da elementi di un nome, diversi da quello posto in prima posizione, se la scelta è incerta o costituisce un trattamento particolare, non familiare per l’utente (p. es. nomi dati in forma diretta ma che possono sembrare costituiti da un prenome e un cognome, oppure predicati nobiliari che possono sembrare cognomi con prefisso).

È opportuno registrare con rinvii anche le variazioni grafiche minori (o dovute a traslitterazioni o trascrizioni differenti), in quanto possono portare a un insuccesso nell’interrogazione del catalogo.

15.4.1 B. Se un semplice rinvio (vedi) può risultare poco chiaro si aggiungono espressioni esplicative (cfr. p. es. il par. 15.1.1.2).

Si possono aggiungere, quando è opportuno, rinvii generali esplicativi che rimandano a un insieme di intestazioni affini, indicate esemplificativamente.