Reicat/Parte II/Capitolo 8/8.2/8.2.2: differenze tra le versioni

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8.2.1. Definizione
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8.2.2. Espressioni di una stessa opera e opere nuove connesse a opere preesistenti

8.2.2 A. Costituiscono espressioni di una stessa opera le modificazioni o versioni alternative che, mantenendo la natura e il carattere di questa, hanno la funzione di permetterne la fruizione (lettura o consultazione, ascolto, visione, etc.), oppure di ampliare o prolungare la possibilità di fruirne: p. es. in diverse lingue o forme di riproduzione, in versioni aggiornate, accresciute o ridotte, o semplicemente in forme differenti (cap. 10).

Si considerano invece opere distinte quelle che risultano da modificazioni di natura, carattere o genere di un’opera preesistente o che comunque si presentano formalmente come opere nuove (cap. 11).

Quando una modificazione dà origine a un’opera nuova di norma la si collega con un richiamo reciproco all’opera da cui deriva (par. 9.6.2).

8.2.2 B. Per forme d’arte diverse, o in epoche differenti, può variare la concezione di quali realizzazioni rientrino tra le espressioni di una stessa opera, finalizzate alla sua fruizione, o invece siano da considerare come una nuova opera, distinta da quella preesistente.

Nell’ambito delle arti dello spettacolo, le registrazioni di rappresentazioni teatrali e di esecuzioni di musica che si presentano come rappresentazioni o esecuzioni di un testo teatrale o musicale scritto, destinato per sua natura alla rappresentazione o esecuzione, sono considerate come forme di realizzazione (espressioni) di una o più opere preesistenti (par. 10.8), di cui normalmente presentano in evidenza il titolo e l’indicazione dell’autore o autori.

Le registrazioni musicali o di spettacoli che consistono principalmente nell’esibizione delle capacità degli interpreti (p. es. cantanti o complessi), a cui il titolo della registrazione o dello spettacolo è associato e riferito, sono invece considerate, di norma, come opere nuove. In questo caso i testi, le composizioni musicali ed eventuali altri materiali utilizzati per lo spettacolo o la registrazione (di solito indicati sommariamente e non in evidenza nelle pubblicazioni) si considerano opere distinte e correlate, analogamente, p. es., alla sceneggiatura rispetto a un film (cfr. i par. 11.8 e 11.13).

Le copie, rifacimenti o riproduzioni di opere d’arte figurativa vengono considerati in maniera differente a seconda delle finalità e dei mezzi utilizzati o a disposizione: p. es. un manifesto o una cartolina con la fotografia di un dipinto vengono considerati una riproduzione dell’opera d’arte originale (non di un’opera fotografica, diversamente da fotografie d’altro genere), mentre un’incisione di derivazione dallo stesso dipinto viene considerata un’opera nuova, anche se poteva avere quando è stata realizzata finalità analoghe (cfr. i par. 10.6 e 11.9).